Statistiche web
IV Gamma: legge 77/2011 in vigore dal 13 agosto 2015

IV Gamma: legge 77/2011 in vigore dal 13 agosto 2015

Nuovi parametri igienico sanitari nel ciclo produttivo e distributivo e nuove informazioni obbligatorie in etichetta le principali novità. Previste sanzioni a tutela della sicurezza alimentare e dell’informazione ai consumatori.

Un mercato che vale quasi 1 miliardo di euro in Italia, oltre 200 aziende produttrici nel settore, il 70% della produzione a marchio della Grande Distribuzione Organizzata, per oltre 700 milioni di euro di fatturato pari a oltre il 10% dell’intero comparto ortofrutta. Questi i numeri principali dell’industria e della distribuzione di IV gamma che, a partire dal 13 agosto, con l’applicazione della Legge 77/2011, sono chiamate ad uniformarsi a disposizioni di dettaglio su aspetti determinanti per la sicurezza e la qualità del fresco confezionato pronto al consumo (es. insalate in busta, mix freschi da cuocere, macedonie pronte).

La normativa stabilisce i criteri igienico sanitari da rispettare nel ciclo produttivo e nella distribuzione, nuove informazioni in etichetta che rendono immediatamente evidenti al consumatore le caratteristiche del prodotto e i parametri minimi che deve avere e mantenere un’industria di IV gamma.

AIIPA

Gianfranco D’Amico, Presidente di AIIPA IV Gamma – Associazione di Confindustria che rappresenta, tra le altre, anche le industrie di IV gamma – commenta così l’applicazione della Legge: “Questo è un punto di svolta per la IV Gamma italiana perché spingerà tutti gli attori del comparto a compiere un’ulteriore crescita in senso qualitativo, per avere una filiera sempre più veloce, efficiente e controllata, garantendo qualità e informazioni ai consumatori. Questa legge va a colmare un vuoto presente nella regolamentazione europea e valorizza il ruolo e le dimensioni acquisite dal mercato italiano della IV Gamma nell’ambito del mercato unico europeo”.

La novità principale, dal 13 agosto, riguarda la continuità della catena del freddo: ci sarà, infatti, l’obbligo per tutti i produttori e i distributori di garantire una temperatura uniforme inferiore agli 8°C dal momento in cui il prodotto di IV gamma viene confezionato fino a quando viene acquistato dal consumatore finale. Risulta subito evidente il grande vantaggio che deriverà da tale misura per una categoria di prodotti che vede nel mantenimento della catena del freddo l’unico vero conservante a tutela di freschezza e qualità.

In questo senso, i parametri minimi richiesti dalla legge agli stabilimenti produttivi prevedono aree di lavorazione con temperature non superiori a 14 gradi, celle frigorifere non superiori a 8 gradi e almeno 2 vasche di lavaggio a ricircolo continuo di acqua.

Altro punto fondamentale è quello che riguarda l’informazione al consumatore con l’introduzione di nuove indicazioni obbligatorie in etichetta. Innanzitutto, su ogni prodotto di IV gamma deve comparire in modo chiaro e leggibile la dicitura “prodotto lavato e pronto al consumo/pronto da cuocere”. L’indicazione – tassativa e non modificabile, salva la sostituzione del termine “prodotto” con una più specifica relativa al contenuto della confezione – mira a rendere immediatamente riconoscibile il prodotto di IV gamma che non necessita di alcuna ulteriore attività ed è subito pronto all’uso, distinguendolo da altre tipologie di ortofrutticoli confezionati che richiedono invece ulteriori fasi di manipolazione prima dell’impiego o del consumo.

La legge si pone l’obiettivo ulteriore di aiutare il consumatore a conservare, e poi utilizzare, correttamente il prodotto una volta acquistato. Per questo è prevista l’indicazione obbligatoria “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C” che si affianca, per i prodotti che recano la dicitura “prodotto lavato e pronto da cuocere”, alle istruzioni per l’uso, con tempi e temperature di cottura.

Infine, non ci saranno più dubbi relativi alla durata del prodotto una volta aperta la confezione: l’etichetta indicherà infatti che il contenuto sarà da “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”.

Tutti gli imballi in commercio dovranno, infine, essere ecocompatibili, cioè adatti – come minimo – ad essere smaltiti tramite raccolta differenziata.

Le nuove regole saranno in applicazione a partire dal 13 agosto 2015: tutti i prodotti già preconfezionati o immessi in commercio a quella data, anche se non conformi, possono essere smaltiti fino a esaurimento scorte. A scorte esaurite, chi non rispetterà le novità introdotte sarà sanzionabile.

Pur non essendovi sanzioni specifiche nella legislazione di settore, la L.77/2011 e la relativa decretazione di attuazione sono soggette alle previsioni generali per:

– la violazione della disciplina relativa alle temperature, alla quale si applicano le sanzioni relative ai precetti in materia di sicurezza alimentare previsti dai Regolamento europei 178/02 e 852/04, nonché dalla Legge nazionale n. 283/1962;

– la violazione della disciplina relativa alle informazioni ai consumatori, alla quale si applicano le sanzioni previste dal d. Lgs. 109/92, nelle more di più puntuali previsioni nell’ambito del Decreto Legislativo sulle violazioni del Reg. UE 1169/11.

La legislazione sulla IV gamma ha livello nazionale e, pertanto, si applica esclusivamente ad imprese produttrici e punti vendita in Italia.

Milano, 3 agosto 2015

Vuoi pubblicare la tua notizia su IndexFood?

Visita la nostra pagina dedicata e inizia a pubblicare!

Inserisci Comunicato